L’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool, può portare alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente. Il Prefetto, inoltre, può disporre in via cautelare la sospensione di “tutte le patenti eventualmente in possesso”, compresa quindi quella nautica. Tale sospensione non sarà per lo stesso periodo di tempo (i limiti di tolleranza del tasso alcolemico previsti dal Codice della nautica sono differenti) ma fino a che, in seguito ad accertamento sanitario, non si dimostrerà di possedere – o meglio, di aver recuperato – i requisiti d’idoneità fisica e psichica previsti per l’abilitazione nautica.

Cosa fare?

Fatto salvo il diritto di opposizione al decreto prefettizio entro 30 giorni dalla notifica, l’automobilista-nautico dovrà sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica locale della ASL di residenza (costo – comprese le marche da bollo – attorno ai 60 euro); la Commissione fisserà la data della visita e valuterà anche l’esito degli esami clinici a cui l’interessato, dietro precisa indicazione della Commissione stessa, si sarà dovuto nel frattempo sottoporre. A buon esito di esami e di accertamento, con istanza al Prefetto, chiederà l’annullamento della sospensione della patente nautica.

Per quanto riguarda la sanzione vera e propria (ammenda e/o arresto), essa può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

In alternativa, l’interessato può chiedere la “messa alla prova” ai sensi dell’art. 168bis codice penale. Tale istituto prescinde dall’accertamento della responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubblica utilità presuppone l’affermazione di penale responsabilità (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 23 giugno 2016, n. 29639).

E’ importante ricordare che nel casellario giudiziale sono iscritte solo le ordinanze di sospensione con messa alla prova.